Randagismo

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Legge Regione Abruzzo N. 47/2013

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 127
Speciale del 27 dicembre 2013)
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge, al fine di realizzare sul territorio
regionale un corretto rapporto uomo - animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita
degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi,
l'educazione al loro rispetto, gli interventi per la prevenzione ed
il controllo del randagismo anche nei confronti dei gatti in
liberta'.
2. Sono disciplinati altresi' il trasporto, la detenzione, il
controllo demografico, la prevenzione delle malattie trasmissibili
all'uomo, delle malattie proprie delle specie e di quelle
trasmissibili agli altri animali.
3. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e
private che comportino maltrattamenti e sevizie degli animali o che
siano contrari alla loro attitudine naturale e dignita'.
4. Anche l'animale morto o soppresso deve essere trattato con
rispetto.

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Legge Regione Abruzzo N. 47/2013

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