REGISTRO INFORTUNIO
ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI
Con D.lgs. 151 del 14 settembre 2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprede e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183", in una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, è stato abilito l'obbligo di tenuta del registro infortuni, e delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimogiorno successivo all'entrata in vigore del decreto stesso.
A deccorrere dal 23 dicembre 2015, quindi, il datore di Lavoro non avrà più l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Si evidenzia tuttavia che nulla è cambiato rispetto all'obbligo del datore di lavoro, di denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'art. 53 del DPR n. 1124/1965, modificato dal D.lgs. n. 151/2015 art. 21 comma 1, lettera b).