2 - Riconoscimento delle Imprese Alimentari

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce “norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale” (in particolare l’articolo 4) dispone che gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del medesimo regolamento possano operare solo dopo che l’Autoritā Competente li abbia riconosciuti a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo; pertanto, tutti gli operatori che svolgono attivitā di produzione, deposito, trasformazione e lavorazione di alimenti di origine animali o loro derivati devono presentare istanza di riconoscimento dello stabilimento al SUAP del Comune ove č ubicata la sede operativa dell’impresa, utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione Abruzzo

Domanda di riconoscimento per inizio attivitā e di aggiornamento per modifiche strutturali/impiantistiche e per aggiunta/modifiche attivitā produttive

Domanda di aggiornamento per variazione ragione sociale/voltura

 

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