1 - Registrazione delle imprese alimentari

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 6, stabilisce l’obbligo per ogni operatore del settore alimentare di notificare all’opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuna impresa alimentare posta sotto il suo controllo; pertanto, tutte le imprese alimentari che svolgano attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari, mangimi, nonché i produttori primari sono tenuti a notificare l’inizio attività al Dipartimento di Prevenzione della ASL, per il tramite del SUAP del Comune ove è ubicata la sede operativa dell’impresa, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Abruzzo

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

Condividi