LAVORATRICI MADRI

Cosa fare per ottenere l'astensione


Con l’entrata in vigore del Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto "decreto semplificazioni") sono state introdotte all’articolo 15 nuove regole per ottenere la maternità anticipata. Il decreto, entrato in vigore il 1 aprile 2012, modifica l’articolo 17 del D. Lgs. 151/2001 e, a partire da questa data, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità è suddivisa tra Asl e Direzione territoriale del Lavoro.

L’Asl di residenza avrà competenza nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. La Direzione territoriale del Lavoro di residenza continuerà ad avere competenza per le altre due ipotesi ovvero quelle previste dalla lettera b) e c).

Secondo quanto previsto dall’art. 18 del d.p.r. 1026/1976, la lavoratrice che si trovi nelle condizioni indicate dalla lett. a) (gravi complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose) deve recarsi all'organo competente (ora le Asl) munita del certificato medico di gravidanza, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza, nonché di qualunque altra documentazione che possa essere ritenuta utile.

Se il suo ginecologo è accreditato al Servizio Sanitario Nazionale, il suo certificato è sufficiente. Se si tratta invece di ginecologo non ospedaliero, l'organo preposto, sulla base di accertamenti medico-sanitari effettuati a cura del Servizio Sanitario Nazionale, emette il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. Fatto questo ci si mette in malattia, dicendo al medico di base che si è in attesa (nel caso di lavoro a rischio) dell'interdizione anticipata (l'interdizione è retroattiva, ovvero: appena la risposta positiva arriva, i giorni di mutua effettuati fino a quel momento si trasformano in giorni di astensione. L'astensione inizia dal giorno in cui ci si reca all'Ispettorato a fare domanda).

L'ASL di competenza, su richiesta dell'Ispettorato del Lavoro, effettua una verifica della presenza delle condizioni di rischio sul luogo di lavoro, poi invia rapporto del sopralluogo all'Ispettorato del Lavoro. La lavoratrice in attesa del provvedimento di interdizione si astiene dal lavoro a decorrere dalla data riportata nel certificato di gravidanza a rischio. All’atto della ricezione della documentazione, la DPL rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà presentata dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro.

Nei casi previsti dalle lettere b) o c) del comma 2 dell’art. 17 T.U. l’istanza di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice, sia dal datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa. In ogni caso, qualora entro il termine di 7 giorni non sia stato emesso il provvedimento del Servizio ispettivo, la domanda si intende accolta.
 

Da questo momento decade la mutua e si è quindi libere di uscire a qualsiasi orario per tutta la durata della gravidanza. Ricordandosi, a metà del settimo mese di gestazione, di compilare e spedire il modulo per la domanda di astensione obbligatoria

 

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