Obbligo Vaccinale e Sanzioni

 

COME PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE PER EVENTUALE INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO


L’Agenzia delle Entrate, su segnalazione del Ministero della Salute, sta recapitando comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio per i cittadini ultracinquantenni che risultano non adempienti all’obbligo di vaccinazione anti Covid-19, come da Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, in vigore sino al 15 giugno2022.

Sono interessati i soggetti cittadini italiani e stranieri, residenti o soggiornanti nel territorio dello Stato, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che:

 

  • alla data dell’1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della Salute;
  • a decorrere dall’1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle Certificazioni verdi Covid-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Dalla ricezione della notifica, i cittadini hanno 10 giorni di tempo per presentare alla ASL di appartenenza la documentazione idonea al fine di ottenere l’interruzione del procedimento sanzionatorio.

I documenti richiesti sono:

  • Modulo di impegno alla consegna della documentazione nei termini previsti (scarica il modulo);
  • Copia della “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, inviata dal Ministero della Salute per mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
  • Copia del documento di identità in corso di validità;
  • Codice fiscale;
  • Un recapito telefonico;
  • Indirizzo email;
  • Eventuale copia del certificato vaccinale anti SARS-CoV-2;
  • Eventuale copia del referto del primo tampone positivo attestante l’avvenuta infezione;
  • Documentazione relativa a differimento dell’obbligo vaccinale, a esenzione dell’obbligo vaccinale, oppure ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere all’obbligo vaccinale.

 

Non saranno prese in carico le richieste pervenute senza la documentazione richiesta nei precedenti punti o con dichiarazioni incomplete e non verificabili.

I documenti richiesti devono essere recapitati alla ASL di appartenenza mediante una delle seguenti modalità:

  • E-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it;
  • Raccomandata all’indirizzo: Via Giuseppe Saragat - località Campo di Pile 67100 - L'Aquila

 

PRINCIPALI CASISTICHE

 

  • Cittadini con differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale o che non hanno adempiuto all’obbligo per ragioni di assoluta ed oggettiva impossibilità

Il certificato di esenzione dall’obbligo della vaccinazione o di differimento della stessa è rilasciato da un medico autorizzato ed è registrato esclusivamente sul sistema Tessera Sanitaria (TS).
Il certificato deve essere rilasciato entro la data a decorrere dalla quale è prevista la sanzione amministrativa. I certificati cartacei rilasciati a qualsiasi titolo e da qualsiasi Medico al di fuori del sistema elettronico TS non sono ritenuti validi, eccezione fatta per i certificati cartacei rilasciati nel periodo precedente all’avvento della digitalizzazione mediante Sistema TS. In questo caso si dovrà trattare di certificati redatti sul modello ministeriale dal medico di medicina generale o medici vaccinatori.

Non sarà tenuta in considerazione documentazione sanitaria di alcun genere diversa dalla certificazione di esenzione, così come motivazioni riguardanti aspetti sanitari non potranno essere oggetto di eventuale contraddittorio.

L’attestazione dell’assoluta e oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo vaccinale documenta in modo circostanziato le situazioni riconducibili a cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del soggetto tenuto all’obbligo vaccinale, che hanno di fatto impedito la somministrazione di vaccino.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ricoveri in strutture sanitarie e sociali, soggiorni al di fuori del territorio nazionale durante il periodo di vigenza dell’obbligo vaccinale (documentati).

 

  • Cittadini che si sono vaccinati oltre il termine dell'obbligo vaccinale

La vaccinazione eseguita oltre il termine previsto dall’art. 4 sexies del D.L. n. 1/22 non consente in ogni caso alla ASL di comunicare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’interruzione del procedimento, in quanto la vaccinazione risulta oggettivamente eseguita in data successiva a quella prevista dalla norma quale presupposto della irrogazione della sanzione pecuniaria.

 

  • Cittadini che si sono positivizzati al virus

La normativa prevede che in caso di infezione da SARS-CoV-2 in persone mai vaccinate, la prima dose deve essere somministrata alla prima data utile che, come da Circolare del Ministero della Salute, è a distanza di tre mesi (90 giorni) dal primo tampone positivo.

Nel caso di persone che hanno avuto positività dopo la prima dose di vaccino la dose di richiamo successiva deve essere somministrata entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Si precisa che esami sierologici o test antigenici eseguiti in autonomia non sono accertamenti validi ai fini della determinazione del soggetto come caso positivo. Per tale motivo sono presi in considerazione unicamente positività a tamponi eseguiti presso strutture accreditate, anche estere.

 

  • Cittadini residenti all’estero che hanno ricevuto la nota di avvio del procedimento

Molte persone hanno ricevuto la comunicazione perché, nonostante vivano all’estero da anni, nelle banche dati nazionali risultano ancora residenti in Italia.

Nel caso in cui il cittadino interessato si sia vaccinato deve rivolgersi alla ASL, attraverso le modalità sopra elencate, allegando i documenti richiesti, per far registrare le somministrazioni estere nel Sistema TS, compilando il modulo e seguendo le indicazioni ivi riportate (scarica il modulo ). Se le date sono conformi con l’obbligo il procedimento verrà annullato.

Nel caso in cui il cittadino interessato non si sia vaccinato deve inviare alla e-mail ministeriale obbligovaccinale@sanita.it la documentazione che attesti il cambio di residenza.

 

  • Eredi di persone decedute che hanno ricevuto la nota di avvio del procedimento

Il Ministero comunica che sono state purtroppo inviate alcune comunicazioni a persone decedute.

In questi casi i familiari possono segnalarlo scrivendo a obbligovaccinale@sanita.it, allegando, oltre alla comunicazione ricevuta, anche il certificato di morte, se possibile.

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