APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

 

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L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008. Le tipologie di apparecchi soggetti a verifica e la frequenza sono riportati in allegato VII del medesimo decreto.

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformita' alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

 

Qual'è il campo di applicazione?Sono soggetti alle verifiche periodiche i seguenti gruppi di apparecchi:

Gruppo SC: Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano art. 1.1.1. DM 11-04-2011

  1. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  2. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  3. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
  4. Carrelli semoventi a braccio telescopico
  5. ldroestrattori a forza centrifuga


Gruppo SP - Sollevamento persone art. 1.1.2. DM 11-04-2011

  1. Scale aree ad inclinazione variabile
  2. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
  3. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
  4. Ponti sospesi e relativi argani
  5. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
  6. Ascensori e montacarichi da cantiere scale aeree ad inclinazione variabile


Chi deve fare la richiesta?

  • Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato con requisiti previsti dal Dlgs 81-2008
  • Il Lavoratore autonomo proprietario e/o utilizzatore art. 2 comma 4 Dlgs 81-2008.
  • Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in uso ....)


Quando deve essere fatta la richiesta?
La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza della verifica precedente e secondo le periodicità previste dall'ALLEGATO VII del Dlgs 81-2008.

A chi va fatta la richiesta di verifica?La prima verifica periodica va richiesta al Dipartimento INAIL di Bologna.
Le verifiche periodiche successive alla prima vanno richieste all'ASL o ai soggetti ablitati.

Come richiedere la verifica all'ASL?La verifica deve essere richiesta compilando l'apposito modulo da inviare tramite raccomandata AR o posta certificata: protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
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Modulo Richiesta di verifica periodica


Come viene effettuata la verifica?

Il tecnico incaricato della verifica provvede a contattare il richiedente per concordare data e ora della verifica.
Per le operazioni di verifica i Datori di Lavoro devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati:
1. il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto;
2. un'area idonea;
3. i mezzi necessari per l'esecuzione delle prove.

In cosa consiste?

a) Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore, tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.

Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformita';
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.

b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

c) verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del Dlgs. 81-2008;

d) controllarne lo stato di conservazione;

e) effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

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